Come enunciato dall’art. 2934 del codice civile, per prescrizione si intende lo strumento mediante il quale il nostro ordinamento giuridico estingue un diritto, nel caso in cui il titolare dello stesso non le eserciti entro un determinato termine previsto dalla legge.
Il che significa che anche i debiti cadono in prescrizione!
- Ma cosa si intende per debito?
Tradizionalmente, la parola debito equivale all’obbligo – posto in capo al soggetto chiamato debitore – di adempiere ad una prestazione nei confronti del cosiddetto creditore. Prestazione che solitamente consiste nel restituire una somma di denaro (si pensi al caso in cui venga chiesto un mutuo o un prestito finanziario: la banca o altro istituto eroga la somma richiesta, mentre il beneficiario, quasi sempre a rate, si impegna a restituirla. Il beneficiario, quindi, assumerà la qualifica di soggetto debitore).
La buona notizia è che quando un debito cade in prescrizione, nulla più è dovuto al creditore che – per fare un esempio – non rischierà alcun pignoramento dello stipendio a causa della propria inadempienza.
E questo vale non solo per i prestiti, ma anche per le bollette, per le rate condominiali, per le cartelle di pagamento, per i debiti derivanti dai contratti… insomma, per ogni tipo di debito!
Invero, sulla base dell’art. 2946 del codice civile, scaduti i termini entro i quali il creditore può esercitare il proprio diritto di credito e chiedere la restituzione della somma di denaro, il debitore non è più obbligato a corrispondere alcunché.
- Quali sono i termini di prescrizione?
È la legge a stabilire i termini di prescrizione dei debiti e ad indicare in quali casi la prescrizione è ordinaria (ovverosia della durata di dieci anni) ed in quali casi la prescrizione è abbreviata (cioè della durata di cinque anni), oltre ad altre ipotesi particolari.
– La prescrizione è di 10 anni per: le rate del mutuo, debiti bancari e finanziari, il risarcimento in caso di assicurazione sulla vita, il demansionamento ad opera del datore di lavoro, debiti derivanti da contratti, debiti derivanti da atti illeciti (ad esclusione di alcune eccezioni).
– La prescrizione è di 5 anni per: bollette del telefono (in questo caso la prescrizione verrà aumentata da cinque a dieci anni se il debitore agisce in giudizio e perde la causa), debiti derivanti da falcune tipologie di atti illeciti, spese relative al condominio, annualità di rendite vitalizie, annualità di pensioni alimentari, rate di immobili (sia ad uso commerciale che abitativo), oneri condominiali da parte del conduttore, rate di affitto di beni rustici, interessi (sia nei confronti della banca che, in generale, verso altri creditori), debiti relativi al pagamento dello stipendio nei confronti del lavoratore dipendente, debiti relativi al pagamento del Trattamento di Fine Rapporto e relative indennità nei confronti del lavoratore dipendente, debiti relativi al pagamento dei contributi nei confronti del lavoratore dipendente, debiti relativi al pagamento della retribuzione nei confronti del lavoratore in genere, debiti relativi al pagamento degli utili da parte di una società.
– La prescrizione è di 3 anni per: debiti relativi al pagamento del Notaio, cambiali, debiti relativi a corsi di lingua nei confronti di insegnanti privati, debiti relativi al pagamento dei compensi per professionisti.
– La prescrizione è di 2 anni per: le bollette relative alle utenze di luce, gas e acqua, debiti relativi al contratto di assicurazione.
– La prescrizione è di 1 anno per: debiti relativi a contratti di trasporto, debiti relativi al compenso dell’agente immobiliare, debiti relativi al pagamento della figura del mediatore, pagamento di convitti, debiti relativi al pagamento di medicinali acquistati in farmacia, debiti relativi al pagamento di commercianti e di iscrizioni a palestre private.
– La prescrizione è di 6 mesi per: debiti relativi pagamento di alberghi, ristoratori e annessi.
Oltre a quelle sopra elencate esiste poi un altro tipo di prescrizione, ovverosia la prescrizione presuntiva. In questo caso si presume che il debito sia già stato saldato entro un anno/sei mesi: la prova del mancato pagamento spetta unicamente al creditore che decide di agire per la tutela del proprio diritto e la gestione dei propri debiti.
- La prescrizione debiti con agenzia delle entrate, Inps, Inail, TAR
Innanzitutto occorre fare una distinzione tra cartella di pagamento e debito, perché è il debito che determina il termine di prescrizione. In sostanza, una medesima cartella di pagamento può contenere diversi tipi di debito. Quindi, se ad esempio la cartella di pagamento contiene un debito che si prescrive in dieci anni e un debito che si prescrive in cinque, questa non si prescriverà per intero ma solo parzialmente
La cartella di pagamento permette di individuare, in maniera precisa e dettagliata, la somma da versare, la ragione e l’anno di corrispondenza del debito. Dall’anno in questione partirà il termine di prescrizione.
– La prescrizione è di 10 anni per: Iva, Ires, Imposta di registro, Irpef, canone Rai, diritti della Camera di Commercio.
– La prescrizione è di 5 anni per: sanzioni, come ad esempio le multe, Tari, Imu, Tarsu, Tosap, contributi quali TBC, SNN, ecc.
– La prescrizione è di 3 anni per: il bollo dell’automobile.
- La prescrizione debiti può essere interrotta?
Ebbene, la prescrizione dei debiti può essere interrotta dal creditore se questo si attiva per far valere il proprio diritto di credito. In sostanza, il creditore può sollecitare il debitore tramite una richiesta formale, che solitamente avviene mediante una lettera, ovverosia tramite una diffida di pagamento. Se il debitore seguita a non adempiere, allora il creditore potrà procedere con un decreto ingiuntivo, un atto di precetto o un atto di citazione.
Naturalmente, la richiesta di pagamento dovrà contenere la cifra esatta del debito e le ragioni per cui il creditore sta facendo valere il suo diritto.
Il debitore, a questo punto, potrà chiedere una dilazione di pagamento, ammettere il debito, procedere con una richiesta di saldo e stralcio o con una transazione. Ma dal momento in cui perviene la richiesta del creditore, la prescrizione sarà interrotta.
- Saldare un debito ormai caduto in prescrizione: il debitore ha diritto alla restituzione?
Versare la somma dovuta prima dell’intervento della prescrizione non è vietato: è possibile procedere comunque al pagamento, per esempio per una questione di correttezza. Tuttavia il debitore potrebbe decidere di saldare un debito perché non è a conoscenza dell’intervenuta prescrizione, ovverosia nel caso in cui non si è accorto della decorrenza dei termini.
In quest’ultimo caso, il versamento di un debito prescritto non crea il diritto alla restituzione del denaro corrisposto. Il codice civile è molto chiaro sull’argomento: pagare un debito prescritto equivale alla possibilità di avvalersi dell’istituto della prescrizione. Per questo prestare particolare attenzione ai termini di prescrizione – e soprattutto alle relative interruzioni – è di vitale importanza per evitare di incappare in errori!